Per i difetti dell’immobile vi è responsabilità anche del progettista e del direttore lavori

Novembre 10, 2017by Studio Legale Mauro

Al fine di non incorrere in possibile responsabilità ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l’opera, gli artefici devono considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l’esecuzione.  

Corte di Cassazione sentenza n. 26552/17 del 9.11.2017

 

Studio Legale Mauro