Recesso del conduttore e gravi motivi

Intervenuta la disdetta del locatore, il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, salva la possibilità di esercitare, ricorrendone le condizioni, il recesso per gravi motivi ex art. 27, ultimo comma legge n. 392 del 1978 e fermo restando che, in questo caso, il pagamento dei canoni è dovuto fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal fatto che il rilascio sia avvenuto in un momento anteriore.

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017,  n. 13092

 

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la necessità – ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, ex art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 – che i gravi motivi dello stesso siano enunciati nella medesima comunicazione di recesso esclude che il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della determinazione assunta.

Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015,  n. 13368

Studio Legale Mauro