Presunta nullità del contratto preliminare di preliminare immobiliare

Luglio 17, 2017by Studio Legale Mauro

 

La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) non è nullo per difetto di causa ma deve ritenersi valido ed efficace ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di detto accordo da parte del promittente acquirente – nel caso di specie, mancato versamento della somma promessa – si traduce in una condotta contraria ai principi di corretta esecuzione di un vincolo obbligatorio che incide sull’intero assetto di interessi sotteso a detta fase non potendo più il promittente venditore vedere realizzato l’interesse al trasferimento oneroso dell’immobile con conseguente gravità dell’inadempimento stesso ex artt. 1453 e 1455 c.c. e determinando l’insorgere della conseguente responsabilità da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.  Tribunale Roma, sez. X, 19/06/2017,  n. 12341

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