Colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è effettuato il pagamento, nei confronti degli altri condebitori.
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, n. 21686