Donazione di immobile e revocazione

Novembre 15, 2018by Studio Legale Mauro

La donazione è revocabile per ingratitudine qualora il donatario manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo il comune sentire, dovrebbe invece improntarne l’atteggiamento.

Tale manifestazione è integrata qualora il donatario di un immobile, poi concesso in comodato al donante, agisca per ottenere la liberazione dell’immobile dal donante medesimo, ormai novantenne e privo degli affetti familiari più prossimi, a mezzo di una intimazione formale, non preceduta da alcun contatto diretto e personale, e ciò a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la legittimità di tale domanda di restituzione.

La Corte di Appello aveva individuato nei comportamenti dei donatari un contegno a dir poco oltraggioso verso la donante, tenuto conto della sua età avanzata (ormai novantenne), delle sue condizioni di vita, del fatto che si trovasse ormai priva degli affetti familiari più prossimi e che confidasse ciecamente nell’operato dei donatari poi tradito.

E ciò a prescindere come detto da qualsiasi valutazione circa la legittimità o meno dell’azione intrapresa dai donatari medesimi come comodanti, ossia a prescindere dalla ipotetica sussistenza o meno di un diritto alla restituzione della cosa concessa in comodato. Come ben chiarito dalla Corte di Cassazione, la decisione della Corte di Appello impugnata e confermata, ha valutato l’iniziativa giudiziaria intrapresa dai ricorrenti non sotto il profilo della legittimità dell’azione, irrilevante ai presenti fini, ma più correttamente nell’ambito del legame affettivo con la donataria, legame che la aveva indotta ad effettuare la donazione.

(Cassazione 13/08/2018 n. 20722)

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