Nullità del patto successorio concluso dai coniugi a favore dei figli e divieto per il notaio di ricevere atti proibiti dalla legge

Novembre 21, 2018by Studio Legale Mauro

La convenzione con la quale due coniugi dispongono, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, dei loro beni (o di parte di essi) in favore dei loro figli stabilendo che l’accordo non potrà essere modificato senza il consenso scritto manifestato da entrambi, dà luogo ad un patto successorio vietato dall’art. 458 cod. civ., e perciò nullo, poiché limita la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento.

In casi del genere, peraltro, è altresì esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1412 cod. civ.

Si osserva, infine, che il divieto per il notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge“, ai sensi dell’art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, comprende senz’altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti successori espressamente vietati dalla legge.

(Cassazione 21/11/2017, n. 27624; Cassazione 16/02/1995, n. 1683; e Cassazione 22/07/1971, n. 2404)

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