L’esercizio delle azioni possessorie da parte dei chiamati all’eredità, senza materiale apprensione dei beni ereditari

Dicembre 19, 2018by Studio Legale Mauro

L’art. 460 c.c. dispone che i chiamati all’eredità possono, in quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione degli stessi, obbedendo all’esigenza che tra la delazione (consistente nella concreta offerta dell’eredità) e l’accettazione, l’eredità non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative; conseguentemente, in applicazione di detto principio, possono anche proseguire un giudizio possessorio iniziato dal proprio dante causa.

Ciò chiarito, mette conto evidenziare che una volta instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone per esempio le chiavi e rifiutando la consegna di una copia delle stesse, tale comportamento — che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene — va considerato atto di spoglio sanzionabile con l’azione di reintegrazione. (Nel caso di specie, la Corte Cassazione ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver erroneamente qualificato come chiamato all’eredità un coerede che aveva trattenuto le chiavi di un immobile rientrante nell’asse ereditario, aveva escluso che tale comportamento, accompagnato dalla pretesa di possesso esclusivo del bene, costituisse violazione del compossesso dei coeredi, qualificandolo come «ritenzione da godimento esclusivo a titolo di comproprietà per effetto del meccanismo successorio», senza considerare che la ritenzione è una forma eccezionale di autotutela insuscettibile di applicazione analogica fuori dalle ipotesi normativamente previste).

(Cassazione 25/09/2014, n. 20253; Cassazione 28/01/2005, n. 1741; e Cassazione 08/04/2002, n. 4991)

Studio Legale Mauro