L’usucapione della quota dei coeredi prima della divisione

Dicembre 19, 2018by Studio Legale Mauro

Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del titolo del possesso, sempre che, a tal fine, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, estenda tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più utí condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune.

Siffatta volontà non può desumersi dal fatto che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, sussistendo al riguardo una presunzione iuris tantum che abbia agito ed operato anche nell’interesse degli altri, che è possibile superare soltanto provando che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario.

(Cassazione 03/05/2018, n. 10512; Cassazione 25/03/2009, n. 7221; Cassazione 12/04/2002, n. 5226; Cassazione 07/07/99, n. 7075; e Cassazione 26/11/97, n. 11842)

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