Notifica collettiva ed impersonale della riassunzione del processo, fatta agli eredi della parte deceduta

Dicembre 19, 2018by Studio Legale Mauro

In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l’altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell’ultimo domicilio di questo, ai sensi dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all’eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all’eredità prima dell’accettazione di cui all’art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall’art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità durante i termini per fare l’inventario e per deliberare.

(Cassazione 25/03/2013, n. 7464; e Cassazione 05/06/71, n. 1673)

Studio Legale Mauro