Usucapione di un bene immobile e dichiarazione di successione

Dicembre 19, 2018by Studio Legale Mauro

L’ Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 25 febbraio 2009, n. 52/E, ha sancito l’obbligatorietà dell’indicazione nella dichiarazione di successione, dell’immobile acquisito dal de cuius per usucapione e ricompreso nell’asse ereditario in assenza della sentenza dichiarativa di accertamento di tale acquisto.

Detta pronuncia, in particolare, chiarisce come in casi del genere debba necessariamente trovare applicazione l’articolo 9, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per il quale “L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13”.

Ne deriva che i chiamati all’eredità e i legatari sono tenuti ad inserire nella dichiarazione di successione, i dati identificativi del predetto bene immobile usucapito, specificando, altresì, che l’acquisto è avvenuto per usucapione.

I competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno quindi procedere a liquidare l’imposta, limitandosi all’esame della sola dichiarazione ricevuta, senza che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti circa la titolarità dei beni che sono stati indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 25 febbraio 2009, n. 52/E)

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