Il riparto dell’onere probatorio circa l’assunzione della qualità di erede da parte del convenuto in giudizio

Dicembre 5, 2018by Studio Legale Mauro

In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

(Cassazione 23/11/2018, n. 30456; e Cassazione 13/06/2014, n. 13491)

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