Il “termine di grazia” e le locazioni commerciali o abitative ad uso transitorio.

Maggio 19, 2018by Studio Legale Mauro

L’istituto giuridico denominato “termine di grazia”, introdotto dall’art. 55 della Legge n. 392/1978 (rubricato: “Termine per il pagamento dei canoni scaduti”) prevede quanto segue: “Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta“.

Tale istituto viene spesso concesso dai magistrasti con eccessiva generosità, se non addirittura, in difetto dei requisiti di applicazione enunciati dalla legge.

In tempi passati questo istituto che il più delle volte si concretizza in un ritardo nella riconsegna dell’immobile oltre all’aggravamento della morosità accumulata dal conduttore, è stato erroneamente applicato anche alle locazioni commerciali. In altri casi ancora si è estesa l’applicabilità del termine alle locazioni “ad uso transitorio”. Ossia quelle stipulate per soddisfare esigenze di carattere temporaneo e continenti (da indicare e documentare specificamente nel contratto).

Tuttavia la giurisprudenza di merito e della Suprema Corte di Cassazione, ha definitivamente chiarito che la possibilità di chiedere ed ottenere il termine di grazia è riconosciuta solo con riferimento ai contratti di locazione per uso abitativo. Con esclusione di ogni uso diverso.

Ne deriva che il termine di grazia non deve essere applicato alle locazione “commerciali”, alle locazioni transitorie, alle locazioni ad uso foresteria.

Nella specie, con sua sentenza n. 2964 del 2014 la Corte di Cassazione, Sezione I, ha infatti precisato e chiarito che il “termine di grazia” non riguarda le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

La Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto secondo cui:

L’art. 55, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede la concessione di un termine (c.d. “termine di grazia”) per la sanatoria, in sede giudiziale, della morosità del conduttore nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori, non riguarda le locazioni di immobili stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, in quanto, ai sensi dell’art. 26, primo comma, della legge stessa, a tali locazioni non si applica il capo I, di cui fa parte l’art. 5 e, conseguentemente, l’art. 55, il quale è inscindibilmente connesso con il primo”.

Alla luce di quanto sopra nel caso in cui, l’istanza di sanatoria venisse formulata dal conduttore con riferimento ad un contratto di natura transitoria, il legale del proprietario dovrà essere eccepire e contestare tempestivamente l’inammissibilità della medesima istanza, facendo riferimento puntuale al precedente giurisprudenziale consolidatosi in materia.

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