Le immissioni tra fondi: rumori, odori intollerabili.

Giugno 10, 2018by Studio Legale Mauro

Questione ricorrente risulta essere quella di immissioni tra fondi, unità immobiliari di rumore, odori che chi le subisce vorrebbe volentieri farne a meno.

Le immissioni rumorose così come quelle di odori, sono vietate dalla legge allorquando siano intollerabili, vale a dire qualora determinino un impatto tale da non permettere un’adeguata fruizione della proprietà privata ai vicini di fondo o di abitazione, o nel caso in cui originino un elevato grado di disturbo nei confronti dei residenti negli alloggi attigui alla fonte rumorosa.

A norma dell’art. 844, 1° comma c.c. il proprietario di un fondo, infatti, non può impedire in ogni caso le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore provenienti dal fondo attiguo, ma può intimare l’interruzione di tale disturbo solo nel caso in cui la stessa superi il limite della normale tollerabilità.

La norma recita infatti quanto segue all’art. 844, 1° comma cc. “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Il legislatore garantire un equilibrio tra attività svolte dal proprietario nel proprio fondo od abitazione e la produzioni di immissioni rumorose sgradite al vicino.

La valutazione della sopportabilità delle immissioni si fonda, pertanto, sul criterio della normale tollerabilità sancita dal 1° comma dell’art. 844 c.c., che deve essere coordinato con l’esigenza della produzione del fondo contiguo (2° comma dell’art. 844 c.c.).

Infatti l’art. 844 c.c. recita quanto segue: “Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà- Può tener conto della priorità di un determinato uso”

Il giudizio di normale tollerabilità nei rapporti tra soggetti privati è quindi da riferirsi alle norme codicistiche suindicate.

Sebbene l’ordinamento tenda a bilanciare l’interesse privatistico, teso allo svolgimento degli atti di normale vita quotidiana, con gli interessi sociali che derivano dallo sviluppo di produzione, le immissioni rumorose persistenti, dovute ad attività produttiva, devono essere considerate illecite nel momento in cui ledano la normale realizzazione del vivere quotidiano, nonché il diritto alla salute dei vicini (Cass. n. 5564/2010).

Le immissioni, infatti, sono da considerarsi illecite allorquando le stesse, al di là delle prescrizioni normative speciali, pregiudicano le altrui condotte di vita ai sensi dell’art. 844 c.c. (Cass. n. 939/2011).

La Suprema Corte, inoltre, si è diverse volte pronunciata in fattispecie analoghe, ritenendo che l’accertamento dell’intensità e della intollerabilità delle attività che arrecano disturbo non può fondarsi solo su criteri di ordine matematico o statistico o su criteri quantitativo-oggettivi (Cass. n. 939/2011; Cass. n. 1418/2006).

Secondo un’interpretazione del dato normativo indicato, volto alla tutela della salute dei terzi, nonché alla adeguata fruizione dei beni di proprietà del soggetto che subisce le immissioni, è da evidenziare che è lesiva dei diritti altrui anche una produzione rumorosa che, per volume od intensità, non superi i limiti sanciti da misurazioni oggettive, ma che, per persistenza ed orario di propagazione delle immissioni, determinino ugualmente un non tollerabile disturbo alle attività di vita quotidiana.

È, infatti, deducibile che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme  di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. letti in combinato disposto con l’art. 32 Cost. e con l’art. 844, 2° comma, il limite della normale tollerabilità di un rumore debba essere tarato sulla tutela della salute e debba essere sempre garantito nei rapporti di vicinato.

Sul punto è bene precisare che il rumore che non superi i limiti oggettivi della normale tollerabilità sanciti da misurazioni oggettive, ma che sia protratto per molte ore, pone ingiustamente a repentaglio valori importanti come il riposo notturno, la serenità e l’equilibrio della mente e la vivibilità della casa, determinando un danno morale/esistenziale da  risarcire sulla base del mero accertamento della sussistenza di tali immissioni (ex multis Cass. Civ. n. 26899/2014).

Conseguentemente, nel rispetto dell’indicato secondo comma dell’articolo 844 c.c., le esigenze di produzione non possono essere ritenute prevalenti rispetto al mantenimento di una normale qualità della vita, soprattutto se esse derivino da un’attività produttiva posta in un’ambiente residenziale.

Per quanto riportato è essenziale garantire il diritto alla salute, inteso quale diritto fondamentale della persona, nonché il diritto di fruizione della proprietà privata in contemperamento con il diritto/dovere di produzione, sancendo la soccombenza di quest’ultimo qualora, per posizione della fonte rumorosa e/o per intensità e ripetitività delle immissioni, determini uno squilibrio dei diritti a tutto vantaggio della attività economico-produttiva.

Studio Legale Mauro