L’eccezione di accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, affinché possa determinare la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti dell’ereditando entro il valore dei beni a lui pervenuti, deve formare oggetto di una specifica eccezione sollevata nel giudizio di cognizione instaurato dal creditore del de cuius che intenda far valere per intero la sua pretesa creditoria, così da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti dell’invocata pronuncia giudiziale.

Ne deriva che qualora non sia stata formulata la relativa eccezione nel procedimento di cognizione, la qualità di erede con beneficio d’inventario non è deducibile, per la prima volta, in sede esecutiva.

(Cassazione 16/04/2013, n. 9158)

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