Il recesso per gravi motivi dal contratto di locazione potrebbe non sussistere

Aprile 10, 2019by Studio Legale Mauro

In tema di recesso del conduttore, sia per le locazioni abitative che per le non abitative, in base al disposto di cui all’art. 4 (sostanzialmente riprodotto nell’art. 3 l. 9 dicembre 1998, n. 431) ed all’art. 27 l. 27 luglio 1978 n. 392, le ragioni che consentono al conduttore di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, con la precisazione che, rispetto alle locazioni abitative, la gravosità della prosecuzione va valutata non (solo) sotto il profilo economico, ma anche tenendo conto delle esigenze di vita del conduttore medesimo (Fattispecie in tema di trasferimento in altra sede per motivi di lavoro).

(Cassazione civile sez. III, 05/04/2016, n.65539)

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