Nelle locazioni commerciali il conduttore deve specificare i motivi del recesso a pena di mancato perfezionamento dello stesso

Aprile 10, 2019by Studio Legale Mauro

Nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione è escluso che sia valido il recesso del conduttore quando siano indicati motivi diversi da quelli, per espressa disposizione di legge qualificati come “gravi”, previsti dall’articolo 27, L. n. 392/1978. Ne discende che l’indicazione di motivi che non rivestono detto carattere di gravità, nella sostanza, equivale alla mancata evidenziazione degli stessi, restando insoddisfatta la finalità di consentire al locatore le opportune valutazioni. La norma, difatti, prende in considerazione l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contratto, per cui, quello ex art. 27 L. n. 392/1978 si sostanzia in un “recesso titolato”, con la conseguenza che la specificazione dei motivi risponde alla finalità di consentire al locatore una precisa e tempestiva contestazione degli stessi e della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo.

(Tribunale Alessandria, 11/12/2018, n.824)

Studio Legale Mauro