Il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione sorge se la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’attività di intermediazione

In tema di mediazione, in ordine al diritto alla provvigione, il diritto al compenso per l’attività di mediazione prestata presuppone necessariamente che l’opera svolta dal mediatore sia in rapporto causale con la conclusione dell’affare, ancorché detta attività di mediazione sia consista nella semplice attività di reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, sempre che l’attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti, senza che le determinazioni interne di una delle parti possano essere ritenute idonee ad incidere sul nesso causale e non rilevando, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell’esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull’efficacia causale, esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore, ovvero dell’eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle trattative.

(Tribunale Roma sez. XVII, 15/03/2019, n.5700)

Studio Legale Mauro