L’obbligatorietà dell’accettazione con beneficio d’inventario delle eredità devolute ai minori e agli interdetti.

Aprile 24, 2019by Studio Legale Mauro

Posto che la lettera dell’art. 471 c.c. vieta l’accettazione delle eredità devolute agli interdetti e ai minori se non effettuata con beneficio d’inventario, è escluso che il legale rappresentante della persona incapace possa accettare l’eredità ricorrendo a modalità differenti rispetto a quelle previste e disciplinate dall’art. 484 c.c., il quale esige un’espressa dichiarazione di volontà finalizzata a far acquisire all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità, per i debiti e i pesi ereditari, entro il valore dei beni pervenuti dall’eredità. Ne deriva che l’accettazione tacita a cui si è proceduto mediante il compimento di una delle condotte contemplate dall’art. 476 c.c., non rientra tra i poteri riconosciuti al rappresentante legale e, pertanto, non genera alcun tipo di effetto giuridico nei riguardi dell’incapace.

(Cassazione 15/09/2017, n. 21456; Cassazione 03/03/2009, n. 5111; Cassazione 01/02/2007, n. 2211; e Cassazione 27/02/95, n. 2276)

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