L’accordo denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obbligano alla stipula di un successivo contratto preliminare, è valido solo ove emerga la configurabilità dell’interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali.
(Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, n.7868 )