In caso di stipula, a seguito di preliminare, del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti inerenti al negozio voluto

Maggio 22, 2019by Studio Legale Mauro

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva .

Cassazione civile sez. II, 14/03/2018, n.6223

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