La mancata erogazione del mutuo, prevista quale condizione, libera i contraenti dal vincolo contrattuale e rende restituibile la caparra versata.

Maggio 22, 2019by Studio Legale Mauro

Al momento della stipula del preliminare di compravendita, le parti condizionarono, mediante una clausola sospensiva, l’efficacia del contratto alla concessione di un mutuo ai promissari acquirenti, che non fu concesso. Quando entrambe le parti ne vennero a conoscenza, le promittenti vendettero a terzi l’immobile per realizzare quanto non era stato possibile con i promissari acquirenti. Nessun inadempimento è, infatti, ravvisabile in capo alle promittenti venditrici. Lo stesso per i promissari, che non possono essere ritenuti inadempienti proprio perché, attraverso l’apposizione della clausola sospensiva, hanno sin da subito manifestato la loro difficoltà economica a provvedere all’acquisto del bene senza l’erogazione del mutuo da parte della banca. Pertanto, i secondo hanno diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato alle promittenti a titolo di caparra.

Corte appello Roma sez. II, 15/03/2018, n.1666

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