La scoperta da parte dei promissari acquirenti della copertura in amianto dell’immobile non invalida il preliminare di vendita

Giugno 11, 2019by Studio Legale Mauro

La legge n. 257 del 1992 ha vietato, per il futuro, la commercializzazione e la utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo rispetto a tali costruzioni solo l’obbligo dei proprietari degli immobili di comunicazione agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiale a condizioni che esse si trovino in buono stato manutentivo. (Nella specie i promissari acquirent i di un immobi le avevano chiesto la risoluzione del preliminare di vendita, stipulato nel 2004, a causa della successiva scoperta, da parte loro, del fatto che la copertura dell’edificio era realizzata in eternit, materiale in fibrocemento, contenente amianto. Rigettata tale domanda in sede di merito la Suprema corte. ha confermato, in applicazione del principio che precede, tale conclusone evidenziando che la copertura in eternit nell’edificio di cui fa pare l’immobile promesso in vendita si pone in linea con la normativa vigente, considerato che tale materiale è stato utilizzato legittimamente ratione temporis e che l’accertamento eseguito in concreto dall’Arpa ha escluso pericoli attuali per la salute).

Cassazione civile sez. II, 23/06/2017, n.15742

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