Buona fede contrattuale e violazione della buona fede

Giugno 22, 2019by Studio Legale Mauro

Nel corso delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono rispettare il principio generale della buona fede (art. 1337 c.c.).

Le parti devono in particolare comportarsi con correttezza e lealtà, osservare alcuni obblighi e seguire determinati comportamenti individuati dalla giurisprudenza. In particolare devono tutelare l’affidamento della controparte nella conclusione delle trattative e non recedere senza giustificato motivo, devono osservare obblighi di comunicazione, informazione, riservatezza, chiarezza, custodia e protezione del bene.

Non devono poi condurre trattative parallele o prolungarle eccessivamente senza giustificato motivo.

La parte che viola uno degli obblighi di buona fede, può essere chiamata in giudizio dalla controparte, per il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale (Cass. 4 aprile 2017 n. 8671).

Secondo parte della giurisprudenza la responsabilità precontrattuale presuppone che il contratto non sia stato concluso o comunque non validamente concluso (Cass. 11 settembre 1989 n. 3922) come nel caso più diffuso di violazione dell’obbligo di buona fede per recesso ingiustificato dalle trattative.

La giurisprudenza unanime ritiene che la responsabilità precontrattuale abbia natura extra contrattuale (Cass. SU 16 luglio 2001 n. 9645, Cass 1 febbraio 1995 n. 1163).

La responsabilità precontrattuale può sorgere tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative ossia in quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza alla stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1632, Trib. Milano 27 novembre 2009)

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