Per innovazione in senso tecnico giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale

Giugno 26, 2019by Studio Legale Mauro

In tema di condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2019, n.11971

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