La mera circostanza che il chiamato all’eredità abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato in qualità di erede, non comporta in alcun modo accettazione dell’eredità, atteso che a norma dell’art. 475 cod. civ., l’atto pubblico o la scrittura privata in forza dei quali il chiamato stesso può assumere il titolo di erede, deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal soggetto in questione o alla cui formazione questi abbia partecipato.
Cassazione 24/02/2009, n. 4426