Irrilevanza ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, della sottoscrizione della relazione di notificazione di un atto giudiziario da parte del chiamato all’eredità.

Luglio 10, 2019by Studio Legale Mauro

La mera circostanza che il chiamato all’eredità abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato in qualità di erede, non comporta in alcun modo accettazione dell’eredità, atteso che a norma dell’art. 475 cod. civ., l’atto pubblico o la scrittura privata in forza dei quali il chiamato stesso può assumere il titolo di erede, deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal soggetto in questione o alla cui formazione questi abbia partecipato.

Cassazione 24/02/2009, n. 4426

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