L’accettazione tacita dell’eredità conseguente all’esercizio di azioni di rivendica o di difesa della proprietà dei beni ereditari.

Luglio 10, 2019by Studio Legale Mauro

L’accettazione tacita dell’eredità, che si evince dallo svolgimento di un’attività personale del chiamato all’eredità incompatibile con la volontà di rinunciarvi, e quindi da una condotta tale da far presumere la volontà di accettare l’eredità medesima, può a buon diritto ritenersi implicita nella proposizione, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che, finalizzate a rivendicare o a difendere la proprietà dei beni ereditari o a conseguire il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni stessi, non possano essere classificate quali atti conservativi o di gestione dei beni in questione, travalicando le stesse l’idea del semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione.

Cassazione 24/04/2018, n. 10060

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