L’accettazione tacita dell’eredità secondo gli articoli 476 e 527 del Codice Civile.

Luglio 10, 2019by Studio Legale Mauro

In materia di successioni mortis causa, l’accettazione tacita dell’eredità regolata dall’art. 476 cod. civ., sottintende l’esistenza di una volontà del chiamato, effettiva o presunta, ad ereditare per legge o per testamento. L’art. 527 cod. civ., invece, prescindendo totalmente da tale impostazione, considera erede puro e semplice anche colui che semplicemente sottrae o nasconde beni ereditari, dovendo detta disposizione assolvere ad un’esigenza di garanzia dei creditori dell’ereditando ai quali, in casi del genere, non è possibile opporre un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d’inventario o la rinunzia.

Cassazione 09/10/2014, n. 21348

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