In materia di successioni mortis causa, l’accettazione tacita dell’eredità regolata dall’art. 476 cod. civ., sottintende l’esistenza di una volontà del chiamato, effettiva o presunta, ad ereditare per legge o per testamento. L’art. 527 cod. civ., invece, prescindendo totalmente da tale impostazione, considera erede puro e semplice anche colui che semplicemente sottrae o nasconde beni ereditari, dovendo detta disposizione assolvere ad un’esigenza di garanzia dei creditori dell’ereditando ai quali, in casi del genere, non è possibile opporre un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d’inventario o la rinunzia.
Cassazione 09/10/2014, n. 21348