Caduta sul pavimento bagnato: se non c’è caso fortuito i danni li paga il custode

Agosto 18, 2019by Studio Legale Mauro

In caso di sinistro avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia, dei danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il detentore o il concessionario) risponde ex art. 2015 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.

Cassazione Civile sez. III 27/06/2019 n. 13222

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