Data di legittima interruzione del pagamento in caso di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa o per inadempimento

Agosto 23, 2019by Studio Legale Mauro

In tema di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa ex art. 1578 c.c., e non per inadempimento, la data alla quale può ricondursi la legittima interruzione del pagamento del canone convenzionalmente stabilito coincide con quella della spedizione della raccomandata con cui il conduttore comunica il recesso, documentando la circostanza che rende l’intero bene inidoneo all’uso per il quale il contratto è stato stipulato.

Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13594

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