Ratio della necessità della forma scritta del contratto preliminare di compravendita immobiliare

Ai sensi dell’art. 1351 c.c. il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo e la compravendita di un bene immobile richiede la forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c.. Sul requisito della forma scritta ad substantiam del contratto preliminare di compravendita immobiliare non si può dubitare, stante il chiaro tenore della norma sopracitata, la cui ratio è ravvisabile nella circostanza che il contratto preliminare obbliga le parti alla stipula del definitivo e che, nel caso di inadempimento di una delle parti, l’altra può ottenere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sicché, qualora fosse ammessa la stipula del preliminare in una forma diversa da quella prevista ad substantiam per il definitivo, si consentirebbe la produzione, in modo coattivo, degli effetti di un contratto nullo.

Tribunale Milano sez. IV, 14/06/2019, n.5801

Studio Legale Mauro