Responsabilità del mediatore immobiliare. Dati gli inconvenienti che normalmente dà la donazione, l’agente immobiliare non può tacerne

Settembre 24, 2019by Studio Legale Mauro

Dati gli inconvenienti cui dà normalmente luogo la provenienza da donazione dell’immobile posto in vendita, tale circostanza rientra nella valutazione della sicurezza dell’affare e, come tale, deve essere compresa nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione dello stesso, che il mediatore è tenuto a riferire alle parti ex art. 1759 c.c.

Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n.965

Secondo la giurisprudenza più recente, l’obbligo d’informazione gravante sul mediatore deriva dal dettato dell’art. 1759, co. 1 c.c., secondo cui il mediatore deve informare le parti delle circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla conclusione di esso.

Non solo: tale obbligo va integrato con riferimento agli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza (art. 1176, co. 1 c.c.) e alla L. n. 39 del 1989, che, avendo istituito una figura professionale di mediatore, ha incrementato la competenza di quest’ultimo, ragion per cui l’obbligo di informazione gravante sul mediatore va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell’adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità. Deve, però, escludersi che possano essere estese al mediatore responsabilità che sono tipiche di altre figure professionali, non essendo il mediatore il soggetto deputato a garantire la regolarità formale della compravendita – funzione assegnata al notaio – né la concreta presenza delle caratteristiche tecniche e strutturali – di competenza dei tecnici (architetto o ingegnere) – affermate dal venditore.

La giurisprudenza ha, così, costantemente affermato che l’ambito dei doveri informativi del mediatore si svolge su due piani, uno operante in positivo, in quanto il mediatore è tenuto, da un lato, a comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza, e dall’altro a non fornire informazioni non veritiere o comunque informazioni non oggetto di concreta verifica.

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