Bed & Breakfast e regolamento condominiale: cosa dicono i Tribunali

Le clausole regolamentari che pongono limiti al diritto di proprietà del singolo condomino debbono essere interpretate con grande rigore dovendo risultare, ogni eventuale limite, quanto più possibile esplicito (nella specie il Tribunale ha rigettato il ricorso vòlto a far accertare e dichiarare l’attività di bed and breakfast o affittanza breve illegittima per contrarietà ad una norma del Regolamento condominiale, poiché tale norma, interpretata secondo il suesposto principio, non vietava la locazione di breve ed anche di brevissima durata).

Tribunale Milano sez. XIII, 08/05/2018, n.2757

Le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali contrattuali possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione di uso degli immobili di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tali disposizioni, che si risolvono nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiaramente manifestate dal testo delle disposizioni o comunque devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso e sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti quando ne siano a conoscenza e le abbiano accettate attraverso il regolamento contrattuale.

L’attività di bed & breakfast è del tutto sovrapponibile a quella di destinazione delle unità abitative ad uso di pensioni o camere d’affitto che, ove vietato nel regolamento contrattuale, deve ritenersi illegittima per violazione della norma regolamentare che fa divieto di destinare le proprietà esclusive a “pensioni” o “camere in affitto”.

Il condomino inosservante della norma regolamentare sul divieto “di pensioni o camere di affitto” deve essere assoggettato alle misure di coercizione indiretta a norma dell’art. 614-bisc.p.c., tenendo conto dei giorni di esercizio dell’attività e del periodo in cui quest’ultima è stata esercitata.

Tribunale , Milano , 10/11/2017 , n. 11380

Per la costituzione di un “bed and breakfast” o di un “affitta camere” non occorre l’approvazione dell’assemblea condominiale né è necessaria alcuna variazione di destinazione d’uso. Tale attività, tuttavia, non deve arrecare alcun pregiudizio ai condòmini e non deve essere espressamente vietata dal regolamento condominiale, intendendosi nella nozione di pregiudizio anche il pericolo per la sicurezza dei singoli condòmini in conseguenza della presenza di numerose persone utenti del servizio. (Fattispecie nella quale, non emergendo in maniera inequivocabile dal regolamento condominiale l’inclusione del “bedand breakfast” tra le attività soggette a divieto, il giudicante ha ritenuto che – sulla base degli elementi acquisiti nel processo – non potesse ritenersi concretata alcuna turbativa della sicurezza e della tranquillità dei condòmini).

Tribunale Roma sez. V, 07/10/2016, n.18557

Studio Legale Mauro